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PRESCRIZIONI E RESPONSABILITA' - SCADENZE
  1.  CIS è un documento obbligatorio secondo l’articolo 11.6 del Regolamento Edilizio di Milano per tutti i fabbricati presenti SOLO nel Comune Milano che hanno o compiranno 50 anni entro il 2019 e che non sono in possesso di un certificato di Collaudo Statico. Per maggiori informazioni sulle le caratteristiche degli stabili soggetti alla certificazione vedasi le Linee Guida sull’applicazione dell’articolo 11.6. Ad oggi NON E’ POSSIBILE depositare certificazioni per stabili ubicati fuori dal Comune di Milano.

  2. Il CIS depositato sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Milano è una copia conforme del documento originale che rimane in carico alla Proprietà dello stabile.

  3. Il CIS NON è un deposito amministrativo sostitutivo di eventuali altri atti da depositare allo Sportello Unico dell’Edilizia per le pratiche tecniche quali denunce dei CA, SCIA ecc. che rimangono in capo all’Amministrazione Comunale.

  4. I documenti da depositare devono essere in formato PDF e devono essere firmati digitalmente dal professionista incaricato alla stesura del CIS con firma digitale in corso di validità all’atto della sottomissione.

  5. Per ogni pratica possono essere sottomessi più documenti la cui dimensione totale, pari alla somma dei singoli, non deve eccedere i 200MB. Per tale motivo si consiglia di limitare la risoluzione delle immagini contenute nei documenti non superiori alla qualità di stampa (200 dpi).

  6. Il costo per il deposito di ogni singolo CIS, inteso costituito da uno o più documenti, è di 35,00 € + IVA totali che potranno essere versati mediante PayPal o carta di credito abilitata al pagamento una volta avvenuto il login al portale. Il costo per il download, che potrà essere fatto sempre una volta avvenuto il login, è invece pari a 10,00 € + IVA seguendo le istruzioni contenute nell’apposita sezione del sito. Per scaricare un CIS esistente occorre possedere lo specifico codice che viene generato dal sistema all’atto di deposito del CIS e viene rilasciato al tecnico che esegue l’upload. Questi sarà responsabile della diffusione dello specifico codice alle persone legittimate ad avere una copia della certificazione (proprietari, amministratori, notai ecc).

    

       SE DOPO LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE IL CIS NON C'E'?

Nel caso la vendita venga fatta prima della data in entrata in vigore dell’obbligo del CIS (5 anni dal 26/11/2014 ovvero 26/11/2019) tale documento non serve. Diversamente il Notaio ne dovrà avere copia come documento che attesta i requisiti per l’agibilità; se l’atto avviene dopo il 26/11 e non c’è il CIS teoricamente il Notaio non può certificare l’agibilità perché il CIS è una condizione necessaria (ma non sufficiente). Per l’agibilità del fabbricato il Notaio deve infatti verificare anche l’esistenza di altri documenti quali il CPI (se necessario) e quelli richiesti nel Regolamento Edilizio Comunale. Segnaliamo che, se dopo il passaggio di proprietà i nuovi proprietari avessero bisogno da parte degli uffici del Comune un attestato per l’agibilità, gli uffici del Comune chiederanno copia del CIS (e degli altri documenti se necessari) prima di rilasciare l’agibilità stessa.

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  1. Caso 1: deposito senza prescrizioni.   
    Il tecnico che ha depositato il CIS definitivo è responsabile di quanto contenuto, constatato e asseverato nella relazione depositata e dei relativi allegati. Il CIS assume una validità di 15 anni dalla data di deposito dei documenti.

     

  2. Caso 2: deposito con prescrizioni.
    Il tecnico che ha depositato il CIS con prescrizioni è responsabile di quanto contenuto, constatato e asseverato nella relazione depositata e dei relativi allegati. Al tecnico non possono essere invece riconosciute responsabilità dirette delle aree o porzioni del fabbricato per cui il tecnico stesso ha emesso prescrizioni. Il CIS ha una validità di soli 2 anni entro i quali devono essere intraprese, da parte della proprietà, le azioni atte a sanare le prescrizioni contenute nell’emissione provvisoria del documento.

     

  3. Caso 3: deposito asseverazione eliminazione prescrizioni.
    Il tecnico è responsabile di quanto contenuto sia nella relazione originale, e relativi allegati, che nella relazione in cui sono contenute le asseverazioni di avvenuta eliminazione delle prescrizioni fatte nel primo deposito. Qualora la relazione di constatazione avvenuta esecuzione dei lavori atti ad eliminare le prescrizioni sia presentata da un tecnico diverso da quello che ha depositato il CIS con prescrizioni, allora il primo tecnico è responsabile delle relazioni da questo presentate mentre il secondo tecnico è responsabile della sola constatazione di avvenuta esecuzione dei lavori per sanare le prescrizioni emesse nel CIS originale a patto che vengano mantenute inalterate le condizioni certificate dal primo tecnico. Dalla data di prima presentazione della relazione il CIS assume una validità di 15 anni
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    Da Confermare:

  • entro la data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio gli edifici costruiti prima del 1929,

  • entro il 27 novembre 2020 gli edifici completati prima del 1940,

  • entro il 27 novembre 2021 gli edifici completati prima del 1951,

  • entro il 27 novembre 2022 gli edifici completati prima del 1962,

  • entro il 27 novembre 2023 gli edifici completati prima del 1973,

  • dal 27 novembre 2024 gli altri edifici.

     


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CIS
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