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Superbonus 110%: indicazioni e consigli per prendere Ecobonus e Sismabonus maggiorati dal Decreto Rilancio

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I riferimenti di legge

  • Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

  • Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

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Entrata in vigore, operatività, data effettivo pagamento

Il provvedimento è entrato immediatamente in vigore (19 maggio 2020) ma, essendo un DL, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi entro il 18 luglio).

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Per la piena operatività si dovranno attendere:

  1. le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate che saranno pubblicate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (teoricamente 18 giugno 2020, ma ancora non sono state pubblicate);

  2. un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 agosto 2020) che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione tecnica ad ENEA (da inviare entro 90 giorni dalla data di fine lavori).

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Va tuttavia sottolineato che nel comma 1 del decreto si parla esplicitamente di una detrazione al 110% per le “spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”. Ciò significa che, per la fruizione delle detrazioni fiscali al 110%, fa fede la data di effettivo pagamento e non la data di inizio lavori pertanto, nell'attesa dell’emanazione dei due provvedimenti su citati, si può già partire con i lavori o quanto meno con tutta le attività accessorie (sopralluogo, calcolo energetico per capire quali sono gli interventi più convenienti da intraprendere, computo metrico, ecc.).

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Gli interventi agevolabili

  • a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

  • b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

  • c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi appena elencati, è possibile usufruire dell’aliquota del 110% anche per i seguenti interventi:

  • interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 14 del D.L. 63/2013 (come ad esempio infissi, schermature, ecc.), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica: fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;

  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici: alle stesse condizioni e limiti di importo dell’impianto fotovoltaico e comunque nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo;

  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Pertanto, se ad esempio l’installazione di nuovi infissi venisse effettuato congiuntamente con il cappotto termico dell’edificio, potrebbe usufruire della detrazione 110% altrimenti, se eseguito come singolo intervento, usufruirebbe della detrazione prevista dalla legislazione vigente (50%).

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I beneficiari

  • a) condomini;

  • b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

  • c) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

  • d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

NB - i lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se adibiti ad abitazione principale. Per quanto riguarda le seconde case, i lavori possono usufruire della detrazione al 110% solo se fanno parte di un condominio.

ATTENZIONE: spesso si fa confusione tra l’abitazione principale e quella che viene definita comunemente “prima casa”. Il concetto di prima casa viene utilizzato generalmente nel momento in cui una persona fisica viene in possesso mediante compravendita, donazione, ecc., del suo primo immobile destinato ad abitazione usufruendo di agevolazioni fiscali. I requisiti affinché un immobile sia considerato prima casa sono:

  • l’acquirente deve essere persona fisica e non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto abitazione o nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Inoltre l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione,su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto;

  • è possibile usufruire del beneficio prima casa su un immobile, anche se si possiede già un altro immobile ubicato in un Comune differente, a patto che su tale immobile non si sia già usufruito del beneficio;

  • l’immobile deve essere residenziale, non deve essere di categoria catastale A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione in ville), A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza (da almeno 18 mesi dall’acquisto).

Il concetto di abitazione principale, invece, è legato al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza, o meglio, secondo quanto specificato dal D.L. 101/2011 si definisce abitazione principale “l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Quindi si evince che qualora vi siano più immobili accatastati o accatastabili separatamente solo uno potrà essere considerato abitazione principale ed inoltre è necessario che il possessore abbia preso la residenza anagrafica nella casa e vi abiti effettivamente.

Inoltre, è necessario fare un’ulteriore precisazione anche sul concetto di “condominio”: come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate rientrano in tale definizione gli edifici che presentano parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate. La locuzione "parti comuni", quindi, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede comunque la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.

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Le condizioni di accesso all'Ecobonus maggiorato (110%)

  • i materiali utilizzati per l’isolamento termico devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;

  • rispetto del decreto requisiti minimi (D.M. 26 giugno 2015);

  • gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche (o la più alta possibile), dimostrato con la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE);

  • redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

Va precisato che le prestazioni professionali, comprese quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, asseverazioni e del visto di conformità (chiarito nel paragrafo successivo) rientrano tra le spese detraibili.

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Cessione del credito e sconto in fattura

Le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico possono essere recuperate in fase di dichiarazione dei redditi come detrazione IRPEF, dividendo la detrazione maturata in 5 quote annuali di pari importo.

Tuttavia tra le novità più importati del decreto c’è la possibilità di usufruire della Cessione del Credito o Sconto in fattura (art. 121). Ciò consente di usufruire del bonus anche ai cosiddetti soggetti incapienti o chi non può usufruire della detrazione fiscale.

NB - chi sono gli incapienti? Tutti i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti. In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:

  • nell’articolo 11, comma 2, del Tuir, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;

  • nell’articolo 13, comma 1, lett. a), del Tuir, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;

  • nell’articolo 13, comma 5, lett. a), del Tuir, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i, del Tuir, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.

Queste le differenze tra i due istituti:

  • la cessione del credito consiste nella possibilità, per il cliente che ha sostenuto le spese, di attualizzare immediatamente (a marzo dell’anno successivo della fine lavori) la detrazione a cui avrebbe diritto cedendola ad altro soggetto (definito cessionario) ad es. fornitori, impresa che ha eseguito i lavori oppure, grazie al Decreto Rilancio, anche agli istituti di credito e intermediari finanziari.

  • lo sconto in fattura è invece una cessione del credito immediatamente concessa dal fornitore al momento stesso della fornitura: ovvero il committente, invece di pagare l’itero importo dei lavori (per poi recuperarlo in 5 anni o l’anno successivo con la cessione del credito), cede immediatamente la detrazione fiscale al fornitore che effettuerà gli interventi, il quale in cambio decurta la sua fattura applicando uno sconto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (ovvero il 100% della spesa).

Grazie al Decreto Rilancio, entrambi i meccanismi si applicano non solo per gli interventi previsti dall’articolo 119, ma bensì a tutti i seguenti interventi:

  • Recupero del patrimonio edilizio;

  • Efficienza energetica, sia per gli interventi previsti dall’art. 119 (Superbonus 110%) che per tutte le altre tipologie di detrazioni esistenti (es. Infissi 50%, caldaie 50-60%, ecc.);

  • Adozione di misure antisismiche;

  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

  • Installazione di impianti fotovoltaici;

  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Importante:

  • per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, oltre alla relativa modulistica prevista dall’Agenzia delle Entrate in cui occorre indicare i dati del richiedente (committente), del cessionario (colui a cui si cede il credito) e dell’intervento, il contribuente dovrà richiedere al proprio commercialista o CAF il visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;

  • anche in caso di cessione o sconto in fattura, è necessario sempre effettuare la trasmissione dei dati sul portale ENEA.

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Il ruolo del tecnico

Il professionista tecnico avrà un ruolo fondamentale in quanto dovrà:

  • valutare la situazione attuale dell’edificio in modo da suggerire gli interventi più opportuni;

  • valutare il rispetto di tutti i requisiti tecnico normativi del progetto al fine di usufruire delle detrazioni;

  • contabilizzare e verificare la corretta esecuzione dei lavori;

  • valutare la situazione post intervento e redigere un’asseverazione tecnica che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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